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Riforma Condominiale

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L’ANALISI DELLA RIFORMA

Condominio, un nuovo statuto per l’amministratore.
Con la riforma del condominio il legislatore, all’articolo 1130, ha ampliato le attribuzioni dell’amministratore fissando nuovi compiti in relazione alla tenuta dei registri (anagrafe condominiale, verbali di assemblea, verbali di nomina e revoca dell’amministratore, registro di contabilità) e imponendo obblighi - per altro già sanciti dalla giurisprudenza - in relazione alla documentazione e all’informativa verso i condomini.


Come la riforma ha cambiato gli spazi comuni


Più articolata è inoltre la redazione da parte dell’amministratore del rendiconto condominiale.
Sono state, per altro, confermate le attribuzioni dell’amministratore in relazione all’osservanza del regolamento di condominio, all’esecuzione delle delibere assembleari, alla riscossione dei contributi, alla manutenzione ordinaria, alla disciplina dell’uso delle cose comuni e alla funzione dei servizi, al compimento degli atti conservativi.Siamo, quindi, in presenza di un nuovo e più articolato statuto dei compiti dell’amministratore alla luce delle nuove disposizioni di legge.


Il quadro delle principali novità

  • Revoca dell’amministratore: ampliate le fattispecie di “giusta causa”

  • Tabelle millesimali modificabili solo all’unanimità. Superata la posizione delle S.U.

  • Torna la solidarietà tra i condomini per i debiti del condominio

  • Sì al “supercondominio” ma “condominio parziale” e “minimo” restano al palo

  • Condominio, amministratore libero di stipulare i contratti per la manutenzione dei beni comuni.




 
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